FAQ

COS’È L’OBBLIGO FORMATIVO ?

L’aggiornamento professionale e la formazione specialistica dal 1° gennaio 2014 sono un obbligo per ogni professionista.
Introdotto dalla Riforma degli ordinamenti professionali con DPR 137/2012, l’obbligo è normato dal REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO (in attuazione dell’art. 7 del DPR 137/2012) del Consiglio Nazionale degli Architetti, successivamente completato con le LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO.

QUANTI CFP OCCORRONO?

L’iscritto deve acquisire 60 crediti formativi professionali (CFP) di cui almeno 12 derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche. La verifica di tali crediti è effettuata su base triennale.
È raccomandata l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di crediti non inferiore a 10, di cui 4 sui temi delle discipline ordinistiche.
È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso (rispetto ai 60 crediti richiesti) da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 crediti (eventuali crediti eccedenti in materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).
I soggetti che si re-iscrivono a un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i crediti dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione.
In caso di trasferimento di un iscritto, l’Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all’Ordine ricevente.

COME ACQUISIRE I CFP ?

Ai fini dell’aggiornamento professionale continuo, secondo la vigente normativa sono valevoli le seguenti attività:
Corsi frontali accreditati dal Consiglio Nazionale degli Architetti:
1 CFP/ora massimo 20 CFP
Frequenza minima prevista: 80% della durata complessiva dell’evento o secondo la prescrizione normativa in caso di corsi obbligatori.
Corsi abilitanti e di aggiornamento:
1 CFP/ora massimo 20 CFP
Sono riconoscibili i corsi obbligatori di abilitazione e aggiornamento (es: Sicurezza, Prevenzione incendi, RSPP (modulo ATECO3), accreditati dal Consiglio Nazionale degli Architetti tramite gli Ordini o da altri soggetti abilitati per norma e/o tramite il riconoscimento regionale.
Corsi di formazione a distanza accreditati dal Consiglio Nazionale degli Architetti:
1 CFP/ora massimo 20 CFP
Soltanto per i corsi sviluppati dal Consiglio Nazionale o dagli Ordini con innovative tecniche di comunicazione, a discrezione del Consiglio Nazionale, possono ottenere fino a un massimo di 2 CFP per ogni ora di corso con i medesimi limiti di cui sopra.
Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili, sia frontali che a distanza presso una sede fisica dell’Ordine, accreditati dal Consiglio Nazionale degli Architetti:
1 CFP/ora, minimo di due ore, massimo 8 CFP
Frequenza minima prevista: 100% della durata complessiva dell’evento.
Partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti a eventi formativi accreditati:
1 CFP per ogni relazione
La reiterazione non dà diritto a ulteriori crediti, quindi non può essere sommato ai CFP per la partecipazione.
Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile:
2 CFP per ogni giorno di attività, massimo 24 CFP nel triennio
Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione Civile sono assimilabili a workshop.
Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d’intesa sottoscritti dal Consiglio nazionale degli Architetti e dagli Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, ulteriori lauree, corsi abilitanti all’insegnamento per discipline affini all’architettura (Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010):
20 CFP per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso
Altre attività:
Sono riconoscibili le seguenti attività, con limite di massimo di 15 crediti complessivi derivanti dalla somma dei crediti conseguiti per i punti di cui alle lettere a), b), c), d), e):
a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l’Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell’Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;
b) attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP;
c) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 CFP per ogni articolo, 2 CFP per ogni monografia o pubblicazione;
d) viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;
e) partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi);
f) premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio – 10 CFP per ogni menzione – 2 CFP per ogni partecipazione – 5 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali.
Attività formativa svolta dai dipendenti pubblici per conto dell’ente
Saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d’intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dalle linee guida, attribuendo i corrispondenti CFP.
Attività formativa svolta dai dipendenti per conto del datore di lavoro privato
Parimenti, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali e il Consiglio Nazionale valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, conformemente a quanto stabilito dalle linee guida, attribuendo i corrispondenti CFP.
Attività formativa svolta all’estero
Saranno validati tramite gli Ordini territoriali, con verifica del Consiglio Nazionale, le attività di formazione svolte all’estero, conformemente a quanto stabilito dalle linee guida, attribuendo i corrispondenti CFP.
Attività formativa svolta presso altri Ordini e Collegi professionali
Le attività formative e gli eventi promossi da altri Ordini o Collegi professionali, purché rispondenti ai requisiti delle presenti linee guida, possono ottenere il riconoscimento dei relativi crediti secondo quanto previsto dalle linee guida.
TRIENNIO 2017-2019
Dal 30 settembre 2021 non è più possibile caricare le autocertificazioni per i crediti relativi al triennio 2017-2019. Secondo le disposizioni del CNA, a seguito di questa data l’Ordine verificherà la situazione di ogni iscritto, anche per le conseguenti valutazioni deontologiche nel caso l’obbligo formativo del triennio non sia stato rispettato.

COME FUNZIONANO GLI ESONERI?

Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

a) maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l’obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;

b) malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;

c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;

d) docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

e) Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno NON sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

L’esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l’esonero per l’obbligo formativo.

L’OBBLIGATORIETA’ FORMATIVA CESSA AL COMPIMENTO DEL 70° ANNO DI ETA’.

COSA FARE IL PRIMO ANNO DI ISCRIZIONE?

Per i soggetti che si iscrivono a un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con un numero di crediti proporzionale rispetto ai 60 crediti del triennio. È facoltà dell’interessato chiedere e ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo.
Il sistema iM@teria registra automaticamente l’esonero.

QUALI SONO LE SANZIONI?

L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l’elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l’Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l’elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l’obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente.
Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo. Le sanzioni sono previste dall’art. 9 del Codice deontologico.

PIATTAFORMA iM@teria

Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha creato la piattaforma on-line iM@teria per la gestione a livello nazionale della formazione obbligatoria degli architetti.
La piattaforma consente attraverso le sezioni:
1) “I miei corsi”, di visionare i crediti acquisiti per:

  • attività formativa svolta presso tutti i soggetti formatori autorizzati dal Consiglio Nazionale (punti 5.1, 5.2) per corsi, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, etc.(frontali e FAD) preventivamente accreditati dal Consiglio Nazionale, la registrazione è a carico dei soggetti organizzatori del corso;
  • partecipazione a viaggi di studio organizzati da Ordini e/o Associazione di iscritti. La registrazione è a carico dell’Ordine su richiesta dell’ente organizzatore.

2) “Le mie certificazioni”, di richiedere l’accreditamento delle seguenti attività:

  • master, seconde lauree, dottorati, etc;
  • mostre, fiere, monografie, articoli;
  • esercizi e mobilitazione di protezione civile;
  • corsi abilitanti e di aggiornamento relativi a sicurezza, prevenzione incendi, acustica, certificazione energetica 80 ore, mediazione, insegnamento discipline affini all’architettura, erogati da altri soggetti abilitati;
  • progetti di formazione svolti dai dipendenti della Pubblica Amministrazione e predisposti dai propri datori di lavoro;
  • attività formativa svolta presso altri Ordini e Collegi professionali;
  • attività svolta all’estero;
  • richiedere esonero dall’obbligo per i casi previsti all’art. 7 delle linee guida.

3) “Corsi disponibili”, di visionare le offerte formative proposte a livello nazionale, a pagamento o gratuite.
Vai alla piattaforma IM@TERIA
Si ricorda che qualora si modifichi la propria anagrafica sulla piattaforma iM@teria, le variazioni saranno recepite solo dal Consiglio Nazionale e non dall’Ordine degli Architetti di Piacenza.