Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni di legge ed adempimenti

Si comunica che con i D.P.C.M. dell’8 e del 9 marzo 2020 vengono individuate misure più stringenti per contenere la diffusione del Virus COVID-19, estese a tutta Italia.
A fronte delle predette disposizioni, fatte salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020, si segnala quanto segue.
Tutti gli Iscritti agli Ordini d’Italia sono invitati a:
a) sospendere, fino al 3 aprile, eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
b) sospendere, fino al 3 aprile ogni attività di formazione frontale o connessa e conseguente ad essa, compresi i corsi abilitanti frontali;
c) sospendere le procedure concorsuali pubbliche e private
d) evitare ogni spostamento, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute; munirsi a tal fine di autocertificazione;
e) utilizzare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto;
f) promuovere, fino al 3 aprile, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
g) potenziare, fino al 3 aprile, il ricorso al lavoro agile (tele-lavoro)
h) mettere a disposizione soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
i) evitare, negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o, in generale, nei locali frequentati da personale esterno, il sovraffollamento, anche attraverso lo scaglionamento degli accessi, assicurando una frequente aerazione degli uffici, curando che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, mantenere, altresì, un’adeguata distanza con l’utenza;
Si invitano tutti gli iscritti ad osservare le suddette disposizioni, nonché le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 al D.P.C.M.;
Occorre rammentare, infine, che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, si è passibili della violazione di cui all’articolo 650 del Codice Penale (Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro).
Le presenti indicazioni saranno tempestivamente aggiornate in relazione ai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità Amministrative.
Tutte le disposizioni legate alla emergenza epidemiologica da COVID-19 sono disponibili al seguente indirizzo web: https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12

In allegato la CIRCOLARE UFFICIALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.P.C.